Il Consiglio di stato precisa i termini della lottizzazione abusiva

Pubblicato il 20 settembre 2010
Il Consiglio di stato, con sentenza n. 5170 del 3 agosto scorso, è intervenuta in materia di lottizzazione abusiva sottolineando come detto reato si realizzi “mediante attività materiale costituita dalla esecuzione di opere che determinano una trasformazione edilizia o urbanistica del territorio, in violazione degli strumenti urbanistici vigenti o adottati o comunque di leggi statali e regionali, ovvero il compimento di attività negoziale che, attraverso il frazionamento dei terreni, ne modifichi inequivocabilmente la destinazione d’uso a scopo edificatorio”. 

Nel dettaglio, la destinazione del territorio stabilita dagli strumenti urbanistici assume particolare rilievo poiché “la lottizzazione abusiva viene ad incidere direttamente sul potere di programmazione dell’uso del territorio da parte dell’ente locale o sull’assetto del territorio già stabilito”. 

Il Collegio amministrativo ha così confermato la decisione con cui i giudici di prima facie avevano ritenuto legittimi i provvedimenti con cui un Comune Campano, ritenendo la sussistenza di una lottizzazione abusiva, aveva annullato in sede di autotutela la delibera con cui era stata approvata una concessione convenzionata e i singoli titoli abilitativi rilasciati a una società per la realizzazione di alcuni edifici in zona artigianale con destinazione laboratorio. In particolare, la lottizzazione abusiva era stata individuata per il fatto che le singole unità abitative avevano perso l'originaria destinazione d’uso per acquistare quella residenziale, in contrasto con lo strumento urbanistico: ed infatti, manufatti originariamente assentiti a scopo artigianale erano stati trasformati in unità residenziali.  
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