Il consumo di gruppo di stupefacenti è penalmente irrilevante

Pubblicato il 01 febbraio 2013 Le Sezioni Unite penali della Cassazione, nel corso di un'udienza in camera di consiglio tenuta il 31 gennaio 2013, hanno risposto al quesito sottoposto alla Suprema corte di legittimità con riferimento alla rilevanza penale del consumo di gruppo di stupefacenti alla luce dell’introduzione della legge Fini-Giovanardi n. 49/2006; con la decisione, le Sezioni unite hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto nell’ambito di una controversia decisa dal Gup di Avellino con una sentenza del 28 giugno 2011 di non luogo a procedere nei confronti di in un caso di acquisto e consumo di gruppo di droga.

In particolare – si desume dal tenore dell’informazione provvisoria diffusa dal Collegio di legittimità al temine della seduta in camera di consiglio - il consumo di gruppo di sostanze stupefacenti sia in caso di "mandato all'acquisto", sia in caso di "acquisto comune" è da ritenere "penalmente irrilevante".

Nei giorni scorsi, tuttavia, la Cassazione non era stata così risoluta nei confronti di due fidanzati che avevano acquistato uno spinello al fine di fumarlo insieme. In particolare, nel testo della sentenza n. 4560 del 29 gennaio 2013, la Cassazione ha ribaltato la decisione di non luogo a procedere pronunciata dal Tribunale di Imperia nei confronti di una donna accusata detenzione illecita di stupefacente con la previsione della tipicità dell'uso non esclusivamente personale per aver ceduto al fidanzato uno spinello di hashish.

Con la detta decisione, in particolare, i giudici di legittimità hanno sottolineato come, per il venir meno della punibilità dell'uso comunitario, occorre, comunque, che “l'acquirente-mandatario, il quale opera materialmente le trattative di acquisto, sia anche lui uno degli assuntori; che sia certa sin dall'inizio l'identità dei componenti il gruppo, nonché manifesta la comune e condivisa volontà di procurarsi la sostanza destinata al paritario consumo personale e si sia del pari raggiunta un'intesa in ordine al luogo e ai tempi del relativo consumo; che gli effetti dell'acquisizione traslino direttamente in capo agli interessati, senza passaggi mediati”.
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