Al coordinatore dei lavori edili spettano compiti di accurata verifica

Pubblicato il 06 ottobre 2017

Il coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori nei cantieri anche se per legge non ha l’obbligo di controllare lo svolgimento di tutte le attività lavorative – che compete al datore di lavoro, al dirigente, al preposto - ha comunque la responsabilità di verificare che nel cantiere non vi siano carenze organizzative immediatamente percepibili e che le procedure di lavoro  siano coerenti con il piano di sicurezza e coordinamento.

Questo il principio esposto dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza n. 45862 depositata il 5 ottobre 2017, che ha affrontato il ricorso proposto contro la sentenza di secondo grado da parte di un coordinatore per la progettazione e l’esecuzione di un cantiere destinato alla ristrutturazione di un centro residenziale.

La sentenza oggetto di impugnazione ha stabilito la responsabilità, penale, del ricorrente per aver omesso di curare che il piano operativo di sicurezza messo a punto dall’impresa fosse idoneo e coerente con il piano progettuale di sicurezza e coordinamento e che le opere di protezione previste fossero attuate.

Il coordinatore ha approntato la sua difesa sul fatto che la Corte di merito ha fondato la condanna sulla individuazione di compiti non previsti dal dettato normativo e che la figura del coordinatore riguarda il rischio interferenziale determinato dalla presenza di più soggetti, e non un ulteriore livello di controllo per prevenire i reati propri del datore di lavoro, del dirigente, del preposto.

Il coordinatore per l’esecuzione è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica

I giudici della Corte di cassazione non hanno condiviso la difesa del coordinatore; il fatto che sia stato predisposto un piano di sicurezza e coordinamento con relativa nomina del coordinatore per l’esecuzione è indice sintomatico della scelta e della necessità di attribuire, a un soggetto diverso dal datore di lavoro, dal dirigente, dal preposto, un piano di prevenzione diretto a regolare il rischio interferenziale, anche in relazione al susseguirsi di pluralità di lavorazioni affidate a imprese che non operino contemporaneamente nel cantiere.

In ogni caso è stato ribadito che il coordinatore per l’esecuzione è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica.

Conclude, quindi, la sentenza n. 45862 del 2017 che, anche se non può imputarsi al coordinatore l’obbligo di eseguire un puntuale controllo delle singole attività lavorative, esso ha comunque il compito di verificare che nel cantiere non vi siano mancanze organizzative immediatamente percepibili, che le procedure di lavoro siano coerenti con il piano di sicurezza e coordinamento e che i rischi elencati in tale documento siano stati valutati dal datore di lavoro.

Non avendo assolto a tali compiti, il ricorso del ricorrente deve essere rigettato.

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