Il Ctu può avvalersi di specialisti senza l'autorizzazione del giudice

Pubblicato il 24 marzo 2015 Con ordinanza n. 5793 depositata il 23 marzo 2015, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ha respinto il ricorso presentato avverso la pronuncia con cui si confermava il rigetto della domanda volta ad ottenere la pensione di inabilità.

Lamentava il ricorrente, in particolare, come la Corte territoriale, per giungere alle sue conclusioni, avesse aderito ad una Ctu inficiata da errori ed omissioni, per aver il consulente fatto riferimento ad altro esperto neurologo, senza preventivo provvedimento del giudice.

Ha chiarito tuttavia la Cassazione – con l’ordinanza in esame - come il consulente tecnico, nell’espletamento del suo incarico, ben possa avvalersi di esperti specialisti per una migliore comprensione dei fatti di cui in giudizio, senza che occorra una preventiva autorizzazione del giudice né una nomina formale.

Ciò, purché egli si assuma la responsabilità morale e scientifica delle conclusioni raggiunte dal collaboratore.

In conclusione, nel caso di specie, la Ctu in questione è pienamente utilizzabile e la sua validità non è inficiata da alcun vizio che derivi dall’intervento, non autorizzato dal giudice, di un professionista terzo rispetto a quello formalmente incaricato.
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