Il danno per usura da stress psico-fisico del lavoratore va liquidato mediante valutazione medico-legale

Pubblicato il 09 marzo 2011 Con sentenza n. 5437 dell'8 marzo 2011, la Cassazione, sezione lavoro, ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato da un'Azienda di costruzione avverso la decisione con cui la Corte di appello di Milano aveva riconosciuto a favore di un ex dipendente della stessa il danno biologico per usura da stress psicofisico subito per essere stato costretto ad effettuare troppe ore di lavoro straordinario.

I giudici di legittimità, nel riconoscere la correttezza e la puntualità della motivazione dei giudici di appello in ordine al carattere fortemente usurante sul piano psico-fisico del lavoro svolto dal dipendente hanno, tuttavia, ritenuto “apodittico” il criterio di quantificazione adottato per la liquidazione del detto danno. Ed infatti, nella specie, il danno biologico era stato quantificato dal giudice in via equitativa.

Per la Corte, la lesione della integrità psico-fisica della persona è sì suscettibile di valutazione medico legale ma, nel quantificarla, “il giudice non può limitarsi a richiamare il criterio dell'equità e ad individuare una somma in modo apodittico” dovendo per contro giungere alla sua determinazione “mediante una valutazione medico legale”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Rapporto biennale pari opportunità: invio entro il 30 aprile

26/03/2026

Rapporto pari opportunità 2024-2025: invio entro il 30 aprile

26/03/2026

Modello TR: presentazione entro il 30 aprile

26/03/2026

Estorsione: quando la minaccia di licenziamento integra il reato

26/03/2026

CCNL Ambasciate - Stesura del 18/3/2026

26/03/2026

Credito Iva trimestrale, modello TR entro aprile

26/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy