Il disegno di legge di conversione del decreto legge 8 agosto 2025, n. 117 (AC 2570-A), è all’esame del Senato, dopo la conclusione dell’iter referente presso la Commissione Giustizia il 18 settembre 2025.
Il provvedimento, composto da 13 articoli, introduce una serie di misure straordinarie e urgenti per il settore della giustizia, finalizzate a raggiungere entro il 30 giugno 2026 gli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
L’intervento normativo si concentra principalmente sulla riduzione della durata dei processi civili e penali, sul rafforzamento degli organici della magistratura e sulla riorganizzazione degli uffici giudiziari.
Il decreto legge ha tre finalità principali.
Vediamo le modifiche apportate dalla Camera
L’articolo 1 amplia, in via temporanea, le possibilità di impiego dei magistrati addetti all’Ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione.
Inoltre, viene introdotta la possibilità di destinare in supplenza i giudici onorari di pace per sopperire alle carenze di organico dei magistrati togati.
Questa misura mira a utilizzare in maniera più ampia e rapida le risorse disponibili, così da garantire il rispetto degli impegni assunti con il PNRR in materia di riduzione dei tempi processuali.
L’articolo 2 prevede che le corti d’appello che non abbiano raggiunto i target PNRR entro il 30 giugno 2025 possano beneficiare di un incremento temporaneo della dotazione organica.
Il Consiglio superiore della magistratura (CSM) deve:
Ogni capo di ufficio è obbligato a predisporre un piano di smaltimento dei procedimenti civili maturi per decisione, con l’obiettivo di garantire la loro definizione entro il 30 giugno 2026.
L’articolo 3 introduce un piano straordinario di applicazione a distanza, su base volontaria, dei magistrati ordinari.
Tale misura consente la definizione da remoto dei procedimenti civili, riducendo l’arretrato e accelerando la conclusione dei processi.
Si tratta di un’innovazione significativa che, oltre a ottimizzare l’impiego delle risorse umane, valorizza gli strumenti tecnologici già introdotti durante l’emergenza sanitaria e confermati nel quadro del PNRR.
L’articolo 4 attribuisce ai capi degli uffici giudiziari la possibilità di rivedere i criteri di assegnazione dei procedimenti e, se necessario, di procedere a riassegnazioni per riequilibrare i carichi di lavoro.
Le novità principali introdotte in sede referente sono:
L’articolo 5 introduce una disciplina eccezionale per il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei al concorso bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 2023.
In particolare, i primi sei mesi di tirocinio si svolgeranno presso le corti di appello, con la partecipazione diretta all’attività giurisdizionale civile.
L’obiettivo è anticipare il contributo dei nuovi magistrati nei settori in maggiore sofferenza, riducendo i tempi di formazione e accelerando l’inserimento operativo.
L’articolo 6, modificato durante l’esame referente, differisce una serie di scadenze normative rilevanti per il settore della giustizia. Tra queste:
L’articolo 7 interviene sulle controversie in materia di invalidità e inabilità, modificando la procedura relativa al consulente tecnico d’ufficio (CTU).
In tali controversie, il procedimento viene sospeso per il tempo necessario all’espletamento della consulenza, in modo da rendere più chiaro e lineare l’iter giudiziario.
L’articolo 7 bis, introdotto in sede referente, devolve al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie relative ai provvedimenti dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
Inoltre:
L’articolo 8 incrementa la dotazione organica della magistratura ordinaria per destinare nuove risorse agli uffici di sorveglianza. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire le relative procedure concorsuali.
L’articolo 8 bis, inserito in sede referente, autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2025.
Lo stanziamento è finalizzato all’accertamento dell’attivabilità, dell’operatività e della funzionalità dei dispositivi elettronici di controllo comunemente noti come “braccialetti elettronici”.
L’articolo 9 modifica la legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), che disciplina l’equa riparazione per la violazione del termine ragionevole del processo.
Le novità principali sono:
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