Il DF detta le regole del contributo unificato

Pubblicato il 22 settembre 2011 Il contributo unificato si applica ai “ricorsi notificati”, ai sensi del decreto legislativo 546/1992, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 98/2001, ossia a decorrere dal 7 luglio 2011; non rileva il deposito del ricorso presso la segreteria della Commissione. Si specifica che il Cu interessa tutti gli atti introduttivi di nuovi giudizi di primo grado, di appello e di esecuzione di “qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale”. Restano fuori dal contributo le sospensive, le memorie contenenti integrazioni o chiarimenti di motivi già contenuti nel ricorso.

È quanto, tra l’altro, specificato dalla nuova circolare del Ministero dell’Economia, la n. 1/DF del 21 settembre 2011.

L’articolo 37 del Dl n. 98/2011 ha esteso al processo tributario il contributo unificato (CU) del processo civile e amministrativo. Gli atti e provvedimenti soggetti al contributo unificato non sono assoggettabili all’imposta di bollo.

Circa il calcolo del contributo, che è dovuto per ciascun grado di giudizio per un ammontare commisurato al valore della controversia, nell'appello è da considerare la parte della sentenza che viene appellata. Pertanto, per la quantificazione conterà la somma dell’eventuale parziale soccombenza. Per l’appello incidentale il contributo si calcola sulla parte di imposte impugnate relative alla soccombenza parziale in primo grado.

Per le controversie di valore indeterminabile (ad esempio su operazioni catastali e per il ricorso contro il diniego di iscrizione o la cancellazione dall'anagrafe delle Onlus) il contributo è fisso e pari a 120 euro a partire dalla data di entrata in vigore della legge 148/2011, dunque dal 17 settembre 2011. Per ricorsi con valore indeterminabile fino al 17 settembre si pagherà il minimo applicabile, 30 euro.

Si spiega, inoltre, che solo nel ricorso in primo grado o in quello di appello principale o incidentale il CU è aumentato della metà se il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), ovvero se la parte ometta di indicare il proprio codice fiscale nel ricorso.

Il contributo unificato può essere versato presso:

- gli agenti della riscossione, con modello F23;

- gli uffici postali, utilizzando l’apposito bollettino di conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria dello Stato, competente per provincia;

- le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati (es. tabaccai).
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