Il diritto all’assegno divorzile non viene automaticamente meno per il coniuge che va a convivere

Pubblicato il 18 febbraio 2013 Nell’attribuzione dell’assegno divorzile, il giudice di merito deve verificare l'esistenza del diritto in astratto, “in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati a un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”.

Così, la convivenza dell’ex coniuge beneficiario con altra persona non porta, di per sé, il venir meno del diritto all’assegno, salvo il caso in cui, con la nuova convivenza, il tenore di vita goduto sia coerente con quello relativo alla convivenza coniugale. Anche in questo ultimo caso, tuttavia, ove la nuova situazione venga a cessare, l'obbligo dell’assegno ha la possibilità, comunque, di rivivere.

E’ quanto sancito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 3398 depositata il 12 febbraio 2013. 
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