Il diritto di accesso del genitore non affidatario prevale sul diritto alla riservatezza

Pubblicato il 25 gennaio 2010
Con sentenza n. 395 del 18 gennaio 2010, il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato da un padre, genitore non affidatario, avverso il provvedimento con cui il Comune di Rieti aveva negato allo stesso di accedere agli atti inerenti al figlio minore e al suo nucleo familiare.

Per i giudici amministrativi, in primo luogo, non poteva negarsi che il ricorrente avesse esercitato il diritto di accesso ai fini della tutela di una posizione meritevole di protezione giuridica, adeguatamente esposta nell’istanza. Inoltre, anche se l’istanza di accesso era stata formulata in modo molto ampio e generico, la documentazione richiesta dal ricorrente era stata ben individuata dall’amministrazione resistente. La mancanza di consenso della madre – continua il Tar - “non è motivo sufficiente a negare l'accesso, atteso che la normativa in materia non rende il genitore affidatario arbitro assoluto delle richieste che li riguardino, bensì rimette all'amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della stessa, anche in contrasto con l'opposizione eventualmente manifestata”.

In definitiva - si legge nella sentenza - “l'interesse alla riservatezza recede quando l'accesso agli atti venga esercitato, come nel caso in esame, per la difesa di un interesse giuridico e nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse”.
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