Il diritto di recesso nella compravendita non è limitato dal fallimento

Pubblicato il 21 febbraio 2011 Il curatore fallimentare può utilizzare la facoltà contenuta nell'articolo 72 della legge fallimentare, che gli consente di sciogliersi dal contratto preliminare di vendita stipulato dal fallito, fino a quando non è passata in giudicato la sentenza di trasferimento coattivo.

L'importante principio è stato affermato dai giudici della Corte di cassazione con sentenza n. 3728 del 15 febbraio 2011, sottolineando che l'attività del curatore, diretta a sciogliersi dal contratto per recuperare la caparra, trova un limite nella sentenza del giudice che ha accertato l'avvenuto recesso dal preliminare del promittente venditore, dovuto all'inadempimento del futuro compratore.

Aggiungono i magistrati che il diritto di recesso del venditore non può essere ostacolato, dopo il fallimento del compratore, dall'esercizio per mano del curatore della facoltà di sciogliersi dal contratto; infatti la decisione del giudice sulla legittimità del recesso ha effetto retroattivo.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Festa nazionale san Francesco d'Assisi: pubblicata la legge

13/10/2025

Malattia dei dipendenti privati: calendario giornaliero in Uniemens

13/10/2025

Scissione: la beneficiaria risponde dei debiti fiscali della scissa

13/10/2025

Regolamento ferroviario sul pronto soccorso aziendale: modifiche

13/10/2025

Cassazione: test di vitalità da applicare anche al periodo retrodatato della fusione

13/10/2025

Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0: registrazione e modulistica

13/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy