Il disavanzo di cassa è un’anomalia contabile che “allarma” il Fisco

Pubblicato il 01 giugno 2011 Ancora un’altra pronuncia della Suprema Corte in materia di accertamento induttivo.

Con la sentenza n. 11988, sempre del 31 maggio 2011, l’Amministrazione finanziaria risulta vincente e vede accolto il ricorso presentato dopo che una Srl - che svolgeva attività commerciale - si era rivolta alla Ctp di Verona, per vedersi restituito quanto recuperato a tassazione dall’ufficio delle imposte a seguito di un’ispezione della Guardia di Finanza, da cui emergevano ricavi in nero per oltre 200 mila euro.

Per i Supremi giudici è evidente che il Fisco può considerare ricavi in nero la differenza fra il saldo negativo di cassa e gli introiti registrati e, così, motivare l’avvio di un’azione di accertamento. Ciò, in quanto una chiusura di cassa con segno negativo è sempre da considerarsi “un'anomalia contabile” che – secondo il Collegio - “denota sostanzialmente l'omessa contabilizzazione di un'attività almeno equivalente al disavanzo”.

Inoltre, con riferimento al caso di specie, la Cassazione ha sostenuto che la Ctr ha anche sbagliato nella ripartizione dell'onere della prova, dato che non era compito dell'ufficio dimostrare il rapporto tra la movimentazione del conto di cassa e gli ulteriori ricavi.

Pertanto, la sentenza 11988 conclude asserendo che: «in tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa ai fini Irpeg e Iva, ai sensi dell'articolo 39 del dpr 600 del 1973, la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella di introiti registrati, oltre a costituire un'anomalia contabile, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura pari almeno al disavanzo”.
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