Il fermo amministrativo non costituisce un atto dell’esecuzione forzata

Pubblicato il 06 dicembre 2011 Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 26052 del 5 dicembre 2011 – la mancata preventiva notifica, nell’anno precedente, di un avviso al contribuente contente l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo non incide sulla validità ed efficacia del fermo amministrativo; ed infatti, tale ultimo atto – precisa la Suprema corte – benché sia funzionale all’espropriazione forzata, non costituisce un atto esecutivo ma si riferisce “a procedura diversa dall'esecuzione forzata vera e propria ed estranea ad essa”.

Sulla scorta di detto principio la Suprema corte ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano annullato un fermo amministrativo per il fatto che, nell’anno precedente, il contribuente non aveva ricevuto alcun relativo avviso.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge per la semplificazione in vigore: staff house, nulla osta, CIG e LOAgri

18/12/2025

Rinnovazione ipotecaria: regole operative e pagamenti

18/12/2025

Prima casa e vendita infraquinquennale: preliminare non evita la decadenza

18/12/2025

Cassazione: licenziamento illegittimo se il CCNL limita le videoriprese

18/12/2025

Legge Semplificazione, riapertura dei termini per Tremonti Ambiente e Conto energia

18/12/2025

Decreto sicurezza sul lavoro è legge. Collocamento mirato: convenzioni fino al 60%

18/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy