Il Fisco perde la notifica per assenza di numero civico

Pubblicato il 29 maggio 2013 Ha perso il Fisco nello scontro, in Cassazione, con un contribuente che sollevava il vizio di una cartella di pagamento per mancanza del numero civico, sia per colpa dell’Ufficio, che non aveva apposto il dato, sia per colpa dell’agente postale, reo di non aver annotato “il numero civico dello stabile nel quale si era, concretamente, introdotto”. Al contribuente l’atto non risultava essergli pervenuto.

Questo emerge dall’ordinanza n. 13278 del 28 maggio 2013, emessa dalla Corte di cassazione, che annulla l’atto.

Riprendendo quanto deciso in pregresse pronunce di Corte Costituzionale e Cassazione, si spiega che in caso di notifica a mezzo posta e di irreperibilità relativa dell’interessato, le modalità di notifica devono essere rigorosamente osservate e menzionate nell’avviso di ricevimento, “là dove, come nel caso, dalla sola annotazione dell’agente postale, riportata nell’avviso, non possa ricavarsi l’avvenuto puntuale espletamento di tutte le prescritte formalità, e segnatamente il luogo di immissione dell’avviso, la notifica non può ritenersi correttamente effettuata”.
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