Il fondo di garanzia Inps tutela sempre il Tfr dei lavoratori licenziati

Pubblicato il 02 agosto 2010

Con sentenza n. 17227/2010, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato da un lavoratore che è stato licenziato dalla propria azienda e non ha potuto recuperare neanche la quota di Tfr di competenza del Fondo di garanzia dell’Inps, in quanto l’azienda non aveva dichiarato fallimento.

Partendo da quanto sostenuto dalla legge nazionale n. 297/1982 e dalle indicazioni fornite dalla direttiva Ce 987/1980, i Supremi giudici hanno ribadito che il Fondo di garanzia deve essere sempre chiamato in causa tutte le volte in cui l’imprenditore (datore di lavoro) non è assoggettato a fallimento per cause soggettive o anche per cause ostative di tipo oggettivo. Dunque, il dipendente in caso di insolvenza dell’imprenditore ha diritto a percepire la quota di Tfr maturato e di competenza dell’Inps, anche se il datore di lavoro non può essere dichiarato fallito perché la sua ditta è cessata da oltre un anno.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

DDL Semplificazioni, telemedicina nel pubblico impiego: sanzioni ai medici

14/10/2025

Indennità personalizzata per i licenziamenti illegittimi nelle Pmi

14/10/2025

Giovani e previdenza complementare: siglato il protocollo

14/10/2025

Locazioni pluriennali: tardiva registrazione con sanzione rivista

14/10/2025

Bonus veicoli elettrici 2025: apertura imminente della piattaforma per i cittadini

14/10/2025

Fermo pesca 2024: via libera all’indennità giornaliera di 30 euro

14/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy