Il furto nella cassetta di sicurezza è evento prevedibile per la banca

Pubblicato il 23 novembre 2009
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23412 depositata il 4 novembre scorso, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano condannato un istituto di credito al risarcimento dei danni subiti da due clienti i cui beni, custoditi in una cassetta di sicurezza della banca, erano stati oggetto di furto.

I giudici di legittimità spiegano, in particolare, che la sottrazione, a mezzo di furto, dei beni contenuti in cassette di sicurezza non può essere considerata un caso furtuito in quanto è un evento completamente prevedibile. In considerazione di ciò, deve ritenersi applicabile l'art. 1218 c.c. ai sensi del quale il debitore può liberarsi dalla responsabilità solo se dimostra che l’impossibilità della prestazione è dovuta a causa a lui non imputabile. Circostanza, questa, non dimostrata nel caso in esame con riferimento al quale, per contro, erano emerse prove delle gravi carenze del sistema antifurto nei locali della banca in cui non vi erano nè guardie giurate, nè telecamere o metaldetector e nè congegni di apertura a tempo del caveau.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Sistemazioni idraulico forestali - Ipotesi di accordo 4/12/2025

23/01/2026

Sistemazioni idraulico forestali. Tabelle retributive

23/01/2026

Responsabilità dei sindaci e limiti risarcitori: esclusa la retroattività

23/01/2026

IVA e broker assicurativi: confine tra consulenza e intermediazione

23/01/2026

Fondo di Garanzia PMI 2026: confermate regole, coperture e accesso al credito

23/01/2026

Dimissioni dei genitori lavoratori: no alle dimissioni per fatti concludenti. Cosa fare

23/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy