Il genitore adottivo è tenuto al mantenimento del figlio anche se perde la patria potestà

Pubblicato il 09 novembre 2010 Con l'adozione, gli adottanti assumono nei confronti dell'adottato tutti gli obblighi che gravano sui genitori naturali. All'adottante, quindi, è imposto l'obbligo di mantenere, istruire ed educare l'adottato, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 147 del codice civile. In particolare, l'obbligo del mantenimento prescinde dalla potestà dei genitori e sopravvive ad essa in varie ipotesi, come nel caso del figlio che abbia raggiunto la maggiore età. Ne deriva che anche qualora un genitore adottivo abbia perso la patria potestà nei confronti dell'adottato, lo stesso sarà tenuto, comunque, a provvedere al mantenimento del figlio.

E' il principio sancito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 22678 dell’8 novembre 2010 con cui è stato respinto il ricorso presentato da una coppia di genitori adottivi che, avendo perso la patria potestà nei confronti della figlia, si erano opposti alla decisione con cui i giudici di merito avevano imposto loro di continuare a provvedere al mantenimento della ragazza pagando la retta della casa famiglia alla quale la stessa era stata affidata.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy