Il giornalista può riportare una propria interpretazione dei fatti

Pubblicato il 24 ottobre 2009

I giornalisti hanno ricevuto un rilevante riconoscimento dai giudici della Corte di cassazione che nella sentenza n. 40408 del 2009, della V sezione penale, hanno posto in risalto il loro ruolo fondamentale che essi occupano nella nostra società come veicolo di informazione sul funzionamento della pubblica amministrazione.

A tale plauso è conseguita affermazione del principio per il quale è ammissibile che il giornalista possa dare una propria personale interpretazione dei fatti a cui si riferisce arrivando anche ad insinuare, per provocazione, alcune conseguenze possibili. Tutto ciò purché non si cada nell’uso di frasi ingiuriose od offensive.

La Corte ha quindi assolto, perché il fatto non costituisce reato, dall’accusa di diffamazione una giornalista di un quotidiano siciliano che in un articolo, in merito ad un ispezione del Ministero del tesoro avvenuta presso l’Istituto autonomo case popolari, aveva affermato come il Presidente dell’ente aveva suggerito ai dipendenti di tenere un comportamento di ostracismo verso gli ispettori.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy