Il lavoratore invalido è licenziabile se non si presenta alle visite mediche

Pubblicato il 13 gennaio 2010 La sentenza n. 209 del 2010, della Corte di Cassazione, sancisce un importante principio in tema di licenziamento per i lavoratori assunti con la qualifica di invalidi civili. Per i giudici Supremi è legittimo il licenziamento non solo nel caso in cui si accerti l’insussistenza del requisito di invalidità, ma anche nel caso in cui lo stesso lavoratore impedisca l’accertamento del requisito, opponendosi alle visite di controllo. La Corte di Cassazione ritiene, infatti, che in questi casi il comportamento del lavoratore è contrario agli elementari doveri di cooperazione previsti dall’articolo 1359 del Codice Civile. Si ricorda che la legge n. 662/1996 (articolo 1, comma 257) prevede che l’invalido civile assunto in base alla legge 482 del 1968, deve presentare una dichiarazione di responsabilità circa la sussistenza dei requisiti per l’assunzione e in mancanza deve sottoporsi ad una visita medica di accertamento. Se dall’accertamento emerge l’insussistenza dei requisiti, il rapporto di lavoro deve ritenersi sciolto.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contributi Enasarco: c’è tempo fino al 20 maggio

12/05/2025

CDM. Riforma fiscale locale: più autonomia, semplificazioni e nuovi incentivi

12/05/2025

Diritto di opzione e modalità di esercizio

12/05/2025

Assonime: novità sui conferimenti d’azienda e di partecipazioni

12/05/2025

Incentivo al posticipo del pensionamento: l’INPS sulla verifica dei requisiti

12/05/2025

Bullismo e cyberbullismo: nuove misure del Governo a tutela dei minori

12/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy