Il legale non fa decorrere il termine breve? Nessuna responsabilità professionale

Pubblicato il 10 novembre 2017

Non dipende dall’avvocato se il soccombente, nel frattempo, distrae la garanzia patrimoniale

È impensabile che un giudizio di responsabilità professionale a carico di un avvocato si fondi esclusivamente sul fatto di non aver notificato la sentenza al fine di far decorrere il termine breve per l'impugnazione.

Questo anche se, ragionando in astratto, lasciar decorrere il termine lungo per l'impugnazione potrebbe creare al creditore un pregiudizio consistente nel rischio che il debitore provveda, nel frattempo, a ridurre o ad eliminare del tutto la garanzia patrimoniale occultando i beni di sua proprietà.

Domanda inammissibile

Sulla scorta di questi assunti la Corte di cassazione, con ordinanza n. 26524 depositata il 9 novembre 2017, ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso dal cliente di un avvocato contro la decisione di merito che gli aveva negato il diritto al risarcimento per gli asseriti danni, a titolo di responsabilità professionale, subiti in quanto le sentenze a lui favorevoli pronunciate in due giudizi in cui era stato assistito dal professionista, non gli avevano consentito di ottenere alcun effettivo soddisfacimento del credito accertato.

Questo, perché i debitori, grazie all’asserito ritardo col quale l'avvocato aveva agito in sede esecutiva, avevano avuto la possibilità di cedere gli immobili dei quali erano proprietari, facendo venire meno la garanzia patrimoniale.

I giudici di legittimità, nello specifico, hanno confermato le motivazioni contenute nell’impugnata sentenza di gravame, nel testo della quale era stato osservato che il riconoscimento dell'esistenza di una responsabilità professionale dell'avvocato implica il positivo accertamento del fondamento di un'azione o iniziativa giudiziaria che il legale avrebbe potuto compiere e non ha compiuto.

Orbene, nella caso esaminato, non vi era prova circa l'esistenza di un ulteriore mandato al professionista per procedere ad atti di esecuzione successivi rispetto a quelli rivelatisi infruttuosi.

E a fronte di tale considerazione, il cliente aveva avanzato soltanto generiche censure, limitandosi ad affermare che l'utilizzo del termine breve per il passaggio in giudicato delle sentenze favorevoli avrebbe impedito, alle parti debitrici, di sottrarre la garanzia patrimoniale costituita dai beni immobili.

Censure che, come precisato, sono state disattese anche in sede di legittimità.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contratti di ricerca e incarichi post-doc: contributi INPS e Uniemens

12/09/2025

CGUE: tutela antidiscriminatoria estesa ai lavoratori caregiver

12/09/2025

Contributi minimi avvocati: avvisi pagoPA e modelli F24 - quarta rata

12/09/2025

Riforma commercialisti 2025: tutte le novità approvate dal Governo

12/09/2025

Bonus psicologo 2025: al via le domande dal 15 settembre

12/09/2025

Prima casa, vendita entro 2 anni. Quando l’utilizzo del credito?

12/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy