Il mancato versamento dell’indennità di malattia non configura la truffa ai danni dell’Inps

Pubblicato il 30 aprile 2013 La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione – sentenza n. 18762 del 29 aprile 2013 – nel respingere il ricorso presentato dalla Procura di Cagliari, che voleva vedere condannato un imprenditore per non aver anticipato ad un suo dipendente l'indennità di malattia e gli assegni familiari pur avendo denunciato la sua posizione debitoria nel modello DM10, sancisce che tale condotta non configura il reato di truffa ma, semmai, di appropriazione indebita.

Il datore di lavoro, infatti, ha solo omesso l’effettiva erogazione di somme che l’Inps è tenuto a corrispondere al lavoratore per il tramite del datore stesso, senza con ciò disconoscere l’obbligo di corrisponderle; in tal caso realizza sicuramente un indebito guadagno, dal momento che pone in essere atti volti a realizzare un ingiusto profitto, senza però causare alcun danno.

Di qui, la conclusione dei Supremi giudici dell’assenza della truffa, dato che l’imprenditore si è limitato a fornire dati e indicazioni false in sede di denunce obbligatorie e non altro. Dunque, in tal caso è configurabile il reato di evasione contributiva di cui all’articolo 37 della Legge n. 689/1981 e non il diverso reato di truffa, per il quale è necessario che oltre alle false dichiarazioni concorrano anche artifici e raggiri di altra natura.
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