Il matrimonio non può dirsi accettato solo in considerazione della prolungata convivenza

Pubblicato il 10 febbraio 2012 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 1780 del 2012, ha confermato la decisione con cui la Corte d’appello aveva delibato la decisione di annullamento di un matrimonio disposta dalla Sacra Rota per riserva mentale del marito.

La coniuge si era opposta a detta statuizione sull’assunto che la prolungata convivenza, dopo le nozze viziate, doveva essere considerata come espressione dell'accettazione del matrimonio da parte del marito; la sua tesi, peraltro, risultava suffragata da una precedente giurisprudenza di legittimità espressamente dalla stessa richiamata.

Tali doglianze, tuttavia, non hanno convinto la Suprema corte secondo cui è ben diversa la scelta di condividere la casa rispetto a quella di condividere la vita.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy