Il Modello 5 va sempre presentato

Pubblicato il 20 novembre 2012 E’ stata confermata, da parte dei giudici di Cassazione – sentenza n. 20219 del 19 novembre 2012 – la sanzione disciplinare della sospensione dall’attività professionale disposta dall’Ordine degli avvocati di appartenenza a carico di un legale che aveva omesso di inviare il modello attestante il reddito personale ed il volume di affari per gli anni 2002 e 2003, cosiddetto Modello 5.

Secondo la Suprema corte, “L’omessa comunicazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 17 della legge 576/1980, obbligatorie per tutti gli avvocati iscritti agli albi nonché per i praticanti iscritti alla Cassa avvocati, costituisce illecito disciplinare anche se non sussiste, per carenza del requisito della continuità dell’esercizio della professione, l’obbligo di domandare l’iscrizione a titolo pieno alla Cassa e il conseguente obbligo di versamento del contributo soggettivo”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Donazione di quote societarie: quando spetta l’esenzione

28/10/2025

Bonus ristrutturazioni 2025: esclusa la detrazione al 50% per i residenti all’estero

28/10/2025

Immobile iscritto in catasto? Imu è dovuta anche senza abitabilità

28/10/2025

MIMIT, nuovi incentivi per le aree di crisi industriale di Brindisi e del Leccese

28/10/2025

Assunzione a termine: attenzione alla causale sostitutiva. I requisiti essenziali

28/10/2025

Nuovi codici ATECO e adempimenti collegati

28/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy