Il mutuo può coprire altre esigenze della parte acquirente

Pubblicato il 07 agosto 2011 Con la sentenza n. 96/8/11 la Ctr Lombardia interviene a chiarire che non basta al Fisco il dato che il mutuo concesso per l’immobile, oggetto di compravendita, sia superiore rispetto al valore dell’immobile secondo le stime Omi per rettificare la dichiarazione dei redditi dell’impresa venditrice.

È possibile, infatti, che l’importo del mutuo sia maggiore del valore dell’immobile per altre necessità della parte acquirente: la parte venditrice non influenza per nulla la richiesta di mutuo formulata dall’acquirente alla Banca.

Si ricorda che già con circolare 18/E/2010 l’agenzia delle Entrate esortava gli uffici a non intraprendere azioni simili per il fatto che la Comunitaria 2008 – legge 88/2009 – ha abrogato le misure del decreto legge Visco-Bersani che reputavano elemento grave, preciso e concordante il fatto che il mutuo preso fosse maggiore del valore della casa secondo l’Omi. Ma gli uffici continuano nell’errore.
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