Il nuovo Ifrs 3 esteso alle società cooperative

Pubblicato il 09 dicembre 2010 Lo Iasb (International Accounting Standards Boards) ha previsto che anche nel caso di operazioni straordinarie che abbiano ad oggetto società cooperative – cioè le cosiddette “mutual entities” – possa essere applicato il nuovo principio contabile Ifris 3.

A prima vista l’applicazione di tale principio alle fusioni tra società cooperative - siano esse fusioni per incorporazione che per concentrazione - sembrerebbe un po’ forzata, data la natura delle società in oggetto che devono rispettare rigidi criteri di distribuzione degli utili e delle riserve.

La decisione dello Iasb è, invece, non casuale e finalizzata a superare la distinzione tra le società cooperative e quelle commerciali. Infatti, applicando alle mutual entities i principi nati per regolare le operazioni societarie delle società commerciali si è voluto specificatamente superare i limiti imposti dallo statuto delle stesse società cooperative. Specificatamente, quindi, la nuova versione del principio Ifris 3 esclude le entità sotto comune controllo, le joint venture, ma non più le società cooperative.

Da qui, il rinvio al paragrafo 47 B, che consente di rendere confrontabili gli effetti delle operazioni di fusione che hanno per oggetto banche cooperative con quelli delle fusioni che avvengono tra società commerciali. Nello specifico, la comparazione è stata effettuata al fine della determinazione del goodwill (avviamento), ottenuto come differenza tra il prezzo pagato e il valore delle attività identificabili acquisite e delle passività assunte (acquisition method). Il nuovo Ifrs 3 consente, nelle società cooperative, di determinare l’avviamento prendendo come prezzo pagato il valore economico delle azioni o quote della società acquisita invece che della società acquirente, come accade normalmente.
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