Il nuovo reato di falso in attestazioni e relazioni

Pubblicato il 06 agosto 2012 Il testo del Decreto legge Sviluppo, n. 83/2012, convertito in legge presso l’Aula del Senato il 3 agosto, introduce, nell’ambito delle procedure fallimentari di concordato preventivo e di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, il reato di falso in attestazioni e relazioni, reato di cui dovrà rispondere il professionista che, nel redigere le relazioni ed attestazioni previste alla normativa concorsuale, esponga false informazioni o ometta eventuali informazioni rilevanti.

Le due condotte sono configurabili in presenza di dolo generico consistente nella volontà di porre in essere la condotta commissiva od omissiva nella consapevolezza della falsità dei dati. Nel caso in cui il fatto venga commesso dal professionista al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri o in cui dal fatto consegua un danno per i creditori è previsto un aggravamento della pena.

Sulla nuova fattispecie, operativa per i procedimenti introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione (attualmente in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), si è espresso l’ufficio studi della Corte di cassazione con relazione n. III/7/2012 nel cui testo viene avanzata qualche perplessità circa le due condotte espressamente contemplate. Vi sarebbe, in particolare, una “asimmetria” tra la condotta commissiva e quella omissiva in quanto, mentre la falsità commissiva potrebbe integrare il nuovo reato anche se non rilevante, la fattispecie omissiva riguarderebbe solo informazioni definite espressamente rilevanti.
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