Sicurezza sul lavoro, formazione: chiarimenti ministeriali sull’Accordo 2025

Pubblicato il



Con l’entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto per chiarire i principali profili operativi della nuova disciplina e garantire uniformità interpretativa.

A tal fine è stato istituito un gruppo interistituzionale, composto dalla Direzione Generale competente, dall’INAIL, dall’INL e dalle Regioni, che ha portato alla pubblicazione di una serie di FAQ interpretative, finalizzate a orientare operatori e imprese verso un’applicazione uniforme delle nuove regole.

Accreditamento e validità territoriale della formazione

Uno dei primi chiarimenti forniti dal Ministero riguarda il tema dell’accreditamento dei soggetti formatori, con particolare riferimento alla sua validità territoriale. Sul punto, la FAQ n. 1 esclude espressamente qualsiasi forma di reciprocità automatica tra Regioni.

Come precisato, l’accreditamento regionale – disciplinato dall’intesa del 20 marzo 2008 – produce effetti esclusivamente nell’ambito territoriale della Regione o Provincia autonoma che lo ha rilasciato. Ne consegue che un ente di formazione accreditato, ad esempio, in Lombardia non può operare liberamente in altre Regioni sulla base del medesimo titolo, ma è tenuto a conseguire distinti accreditamenti presso ciascun territorio in cui intenda erogare attività formativa.

Il chiarimento assume rilievo operativo significativo per i soggetti formatori che operano su scala nazionale, imponendo una strutturazione organizzativa coerente con i diversi sistemi regionali di accreditamento.

Diverso è il piano relativo agli attestati di formazione. La stessa FAQ n. 1 precisa, infatti, che gli attestati rilasciati in conformità all’Accordo Stato-Regioni 2025 mantengono piena validità su tutto il territorio nazionale.

Si determina così una distinzione netta tra il regime autorizzatorio del soggetto formatore, che resta territoriale, e l’efficacia del titolo formativo rilasciato, che assume invece valenza generale.

 Attestati e requisiti formali della certificazione

Sempre con riferimento agli attestati di formazione, le FAQ nn. 2 e 5 chiariscono che i contenuti sono definiti dal punto 6 della Parte I dell’Accordo Stato-Regioni 2025, che individua un elenco di requisiti minimi obbligatori.

Nell’ambito di tale disciplina, non è previsto l’obbligo di indicare ulteriori elementi, quali il codice ATECO o specifiche firme ulteriori rispetto a quella del legale rappresentante o dei suoi incaricati. Tuttavia, viene espressamente riconosciuta ai soggetti formatori la possibilità di inserire informazioni aggiuntive, quali, ad esempio, la firma del docente o del responsabile del progetto.

Ne deriva che l’attestato deve rispettare una struttura minima vincolante, ma può essere integrato con ulteriori elementi informativi, purché non in contrasto con le disposizioni dell’Accordo.

Percorsi formativi multi-ATECO e criteri di omogeneità

La FAQ n. 6 chiarisce che i percorsi formativi devono essere progettati sulla base della valutazione dei rischi aziendali e delle condizioni operative reali.

È ammessa l’organizzazione di corsi interaziendali anche tra settori diversi, purché sia garantita l’omogeneità tra i partecipanti in relazione alle mansioni svolte e ai rischi specifici, assicurando coerenza dei contenuti formativi.

Crediti formativi e decadenza delle abilitazioni

La FAQ n. 8 chiarisce che il credito formativo derivante da corsi abilitanti mantiene validità solo se accompagnato da aggiornamenti effettuati entro un periodo massimo di 10 anni.

In assenza di aggiornamento entro tale termine, il titolo decade e deve essere integralmente rinnovato. Se invece il periodo di mancato aggiornamento è inferiore a 10 anni, il credito resta valido e può essere recuperato mediante aggiornamento, anche tardivo.

A titolo esemplificativo, un datore di lavoro che abbia conseguito l’abilitazione RSPP nel 2014 e non abbia effettuato alcun aggiornamento entro il 2024 si trova oltre il limite decennale: in tal caso, l’attestato deve considerarsi decaduto e non è sufficiente l’aggiornamento, rendendosi necessario ripetere l’intero percorso formativo.

Tempistiche della formazione, modalità di erogazione e verifica dell’efficacia

Le FAQ nn. 9 e 32 chiariscono che la formazione dei lavoratori deve essere erogata in coerenza con l’articolo 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008, ossia al momento della costituzione del rapporto di lavoro, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell’introduzione di nuovi rischi, escludendo quindi la possibilità di adempiere entro 60 giorni dall’assunzione.

Sotto il profilo delle modalità di erogazione, la FAQ n. 33 precisa che, ai sensi della Parte IV dell’Accordo Stato-Regioni 2025, la videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza esclusivamente per la formazione teorica, mentre i moduli pratici devono essere svolti in presenza e, per specifici percorsi ad elevato contenuto operativo – quali quelli relativi agli ambienti confinati e alle attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 – l’intero corso deve essere erogato esclusivamente in presenza.

Con riferimento alla formazione pregressa, le FAQ nn. 34 e 35 confermano il riconoscimento dei crediti formativi anche per i datori di lavoro RSPP già esonerati ai sensi del previgente Accordo 2011, purché in possesso dei requisiti previsti all’epoca, in coerenza con l’articolo 34 del D.Lgs. 81/2008 e con l’allegato III dell’Accordo 2025.

Infine, in relazione ai preposti, le FAQ nn. 37 e 38 stabiliscono che, in attuazione dell’articolo 37, comma 7-ter, del D.Lgs. 81/2008, l’aggiornamento deve essere effettuato entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo per coloro la cui formazione risalga a oltre due anni, mentre negli altri casi si applica la periodicità biennale, con esclusione della modalità e-learning e ammissione della sola presenza fisica o videoconferenza sincrona limitatamente alla parte teorica; con specifico riferimento alla valutazione dell’efficacia della formazione.

La FAQ n. 10 precisa che tale verifica, laddove prevista nell’ambito della riunione periodica di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 81/2008, si applica solo nei contesti in cui tale adempimento è obbligatorio, mentre negli altri casi il datore di lavoro deve comunque assicurare il monitoraggio dell’efficacia dei percorsi formativi mediante gli strumenti, criteri e indicatori definiti nel punto 7 della Parte IV dell’Accordo Stato-Regioni 2025.

Entrata in vigore e regime transitorio dell’Accordo

Le FAQ nn. 11, 45 e 46 chiariscono il quadro temporale di applicazione dell’Accordo Stato-Regioni 2025, precisando che lo stesso entra in vigore il 19 maggio 2025, data di pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro, ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 69/2009, che attribuisce alla pubblicazione informatica valore di pubblicità legale.

A decorrere da tale data si apre un periodo transitorio di 12 mesi (fino al 19 maggio 2026), durante il quale è possibile avviare corsi di formazione secondo le disposizioni dei precedenti Accordi Stato-Regioni abrogati e dell’allegato XIV del D.Lgs. 81/2008, continuando ad applicare contenuti, durate, modalità di erogazione e requisiti dei soggetti formatori previgenti.

Le nuove disposizioni dell’Accordo 2025 diventeranno pertanto obbligatorie esclusivamente per i corsi avviati a partire dal 19 maggio 2026, fatta salva una deroga espressa prevista dal punto 2 della Parte VII dell’Accordo, in base alla quale, per alcune specifiche attrezzature introdotte ex novo (quali macchine raccogli-frutta, caricatori per movimentazione materiali e carroponti), i relativi corsi abilitanti devono essere svolti secondo le nuove regole entro il termine dei 12 mesi, trovando quindi applicazione immediata anche nel periodo transitorio.

NOTA BENE: Va opportunamente osservato che lo stesso Accordo 2025 ha diposto la sua entrata in vigore "il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana", vale a dire il 24 maggio 2025. Si attendono al riguardo interventi chiarificatori.

Formazione sulle attrezzature: riconoscimento, requisiti e modalità

Le FAQ nn. 12, 14, 15, 22 e 23 chiariscono che il riconoscimento della formazione pregressa per le attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 è subordinato alla conformità integrale dei contenuti rispetto all’Accordo Stato-Regioni 2025 (Parte II e Parte VII), escludendo qualsiasi possibilità di integrazione parziale; in caso di difformità, il corso deve essere ripetuto integralmente, mentre, se conforme, la decorrenza dell’aggiornamento si calcola dalla data dell’attestato originario.

Con riferimento alle specifiche attrezzature, la FAQ n. 12 limita il riconoscimento per i CMM ai soli percorsi coerenti (es. gru mobili), escludendo altri corsi non equivalenti; la FAQ n. 20 precisa che, in presenza di accessori che modificano la natura dell’attrezzatura, è necessario conseguire la relativa abilitazione specifica; la FAQ n. 24 esclude espressamente le gru a bandiera dall’ambito applicativo dell’Accordo.

Sotto il profilo organizzativo, la FAQ n. 16 stabilisce che i docenti devono possedere i requisiti previsti dal D.I. 6 marzo 2013, unitamente a competenze tecniche specifiche e, per la parte pratica, almeno tre anni di esperienza documentata; la FAQ n. 18 chiarisce che il rapporto docente/discenti 1:6 si applica esclusivamente alle esercitazioni pratiche e non alla verifica finale, che resta individuale ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.

Infine, la FAQ n. 19 dispone che sia la formazione iniziale sia l’aggiornamento per le attrezzature devono essere svolti esclusivamente in presenza, come previsto dalla Parte IV dell’Accordo, con esclusione di qualsiasi modalità a distanza.

Ambienti confinati e obblighi formativi per lavoratori e datori di lavoro

Le FAQ nn. 25, 26 e 28 chiariscono che, per i lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, il corso previsto dalla Parte II, punto 7, dell’Accordo Stato-Regioni 2025, fermo restando quanto disposto dal DPR 177/2011, deve essere concluso entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo e che il riconoscimento della formazione pregressa è ammesso esclusivamente in presenza di una conformità integrale dei contenuti, senza possibilità di integrazioni parziali.

La FAQ n. 30 precisa inoltre che il datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione deve frequentare i percorsi formativi previsti dalla Parte II dell’Accordo, articolati in un modulo propedeutico e successivi moduli tecnico-integrativi, in attuazione dell’articolo 34 del D.Lgs. 81/2008.

La FAQ n. 31 estende l’ambito applicativo delle disposizioni anche a dirigenti e preposti, richiamando la definizione di lavoratore di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 81/2008.

Requisiti dei docenti e ruolo del tutor nei percorsi formativi

Le FAQ nn. 16 e 47 chiariscono che i docenti dei corsi di formazione, inclusi quelli relativi alle attrezzature, devono possedere i requisiti previsti dal D.I. 6 marzo 2013, nonché specifiche competenze tecniche sull’attrezzatura trattata e, per la parte pratica, un’esperienza professionale documentata di almeno tre anni; tali requisiti si applicano esclusivamente ai corsi di formazione e aggiornamento, mentre per seminari e convegni valgono le disposizioni della Parte III dell’Accordo, fermo restando l’obbligo di verifica finale ai fini del riconoscimento dei crediti formativi.

Con riferimento alla figura del tutor, le FAQ nn. 48, 49 e 50 precisano che la sua presenza è obbligatoria nei percorsi erogati a distanza e raccomandata nei corsi in presenza con più di 10 partecipanti, secondo quanto previsto dalla Parte IV dell’Accordo.

Il tutor svolge funzioni di supporto organizzativo e didattico e non può coincidere con il docente, mentre può essere individuato anche tra soggetti non formalmente appartenenti al soggetto formatore, non rilevando il rapporto contrattuale.

Verifica finale dell’apprendimento: obbligatorietà e tracciabilità

La FAQ n. 51 chiarisce che la verifica finale dell’apprendimento è sempre obbligatoria per tutti i corsi di formazione e aggiornamento, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 e del punto 5 della Parte I dell’Accordo Stato-Regioni 2025, anche nei casi in cui le tabelle della Parte IV non specifichino modalità operative; in tali ipotesi, spetta al soggetto formatore individuare le modalità più idonee (test scritto, prova orale o pratica), garantendo in ogni caso la tracciabilità della verifica mediante verbale, registrazione degli esiti e relativa archiviazione.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito