Il preavviso di fermo è atto impugnabile in Ct

Pubblicato il 04 aprile 2011 La Ctp di Bari, con sentenza n. 41/10/11 depositata il 4 marzo 2011, ha precisato che il preavviso di fermo serve a far conoscere all’obbligato una pretesa dell’Amministrazione e, dunque, è impugnabile autonomamente davanti al giudice tributario.

La questione vedeva l’impugnazione da parte dell’interessato di un preavviso di fermo notificato dall’agente della riscossione per due cartelle di pagamento relative a tributi automobilistici. A 60 giorni dalla notifica e in mancanza del pagamento, l’agente della riscossione può procedere con l’esproprio forzato o con l’emissione di un preavviso di fermo del veicolo di proprietà. Decorsi 20 giorni dal preavviso è formalizzato il fermo.

Nel caso di specie l’agente della riscossione si opponeva all’impugnazione del preavviso, basato sul fatto che il carico a ruolo era stato definito con la “rottamazione dei ruoli” (ex articolo 12 della legge 289/2002). Ma la Commissione tributaria ha spiegato che il preavviso è impugnabile in via autonoma in quanto ha funzione analoga a quella dell’avviso di mora, che è atto impugnabile.

Inoltre, l’agente non ha eccepito alcuna contestazione relativamente alla definizione dei ruoli. Con tale rilievo si applica il principio di “non contestazione” – onere di contestazione tempestiva - proprio del processo civile al processo tributario.
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