Il primo contratto a termine non rientra nei limiti di contingentamento

Pubblicato il 12 ottobre 2012

La c.d. riforma Fornero (L. n. 92/2012) ha introdotto la possibilità di stipulare tra le medesime parti un primo contratto a termine senza individuazione delle causali previste dall'art. 1 D.lgs. 368/2001. Tale contratto, che non è prorogabile e non può durare più di 12 mesi, non rientra nei limiti di contingentamento previsti dall’art. 10 comma 7 del D.lgs. n. 368/2001, in quanto il Legislatore, scegliendo di non modificare quest'ultimo articolo, ha inteso escludere il primo contratto a termine dall’ambito dei predetti limiti.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fondi pensione. Portabilità contributo datoriale: più tempo per la riforma

03/04/2026

IMU e terreni agricoli: per l'esenzione confermati i vecchi criteri

03/04/2026

Debiti contributivi: scende il tasso di dilazione e differimento

03/04/2026

Smart working: dai Consulenti del Lavoro il modello di informativa sulla sicurezza

03/04/2026

Giudici di pace: ferie, TFR e contributi secondo il diritto UE

03/04/2026

Concordato preventivo biennale: chiarimenti su soci e acquisto d’azienda

03/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy