Il professionista attestatore studiato dall'Irdcec

Pubblicato il 19 febbraio 2013 La figura del professionista attestatore, quale attore delle procedure di ristrutturazione delle imprese in crisi, è alla base della circolare n. 30/IR dell'11 febbraio 2013, emanata dall'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Irdcec).

Il documento nota come con la riscrittura di alcune norme della legge fallimentare, nell'ambito degli istituti di composizione negoziale, sia stata data importanza al ruolo del professionista attestatore, dotandolo di particolare professionalità ed indipendenza.

Sanando un dubbio normativo, opportunamente l'art. 67, l. F., stabilisce che il professionista incaricato di redigere le attestazioni di concordati o piani di ristrutturazione, deve essere designato dal debitore e non dal tribunale. Inoltre, deve essere iscritto nel registro dei revisori legali, nell’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ovvero degli Avvocati, ovvero può appartenere a un’associazione professionale o a una società di professionisti i cui soci siano iscritti agli stessi albi.

Con riferimento all'istituzione delle Stp (L. n. 183/2011), la circolare Irdcec, operando un coordinamento tra le due normative, formula alcune considerazioni. Quando l'incarico di attestare piani od accordi previsti dalla legge fallimentare viene dato ad una Stp, diviene necessario che la società abbia come oggetto l'esercizio in via esclusiva di attività di professioni regolamentate; che i soci professionisti siano iscritti in uno degli albi professionali previsti dall'art. 28, lett. a), L.F.; che il socio che espleta l'incarico sia anche iscritto al registro dei revisori legali.

Per quanto riguarda i requisiti di indipendenza, la circolare richiede che il soggetto non abbia prestato, neanche per tramite di soci dell'associazione professionale di cui fa parte, negli ultimi 5 anni attività di lavoro autonomo o dipendente in favore del debitore ovvero abbia partecipato agli organi di amministrazione o controllo.

Il documento Irdcec punta il dito sugli aspetti relativi ai rischi penali del professionista, con riferimento alle false attestazioni, previste dall’articolo 236-bis della L.F., per sostenere come la formulazione della norma non sia affatto chiara rischiando di dar luogo a contestazioni del reato senza aver riguardo alla rilevanza della condotta tenuta dal professionista.
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