Il professionista va compensato anche per le attività ulteriori e successive alla parcella convenuta

Pubblicato il 26 settembre 2012 Nel caso in cui il professionista, successivamente al pagamento della parcella convenuta, svolga attività connesse ma ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite con il cliente, lo stesso ha diritto ad essere compensato anche per dette attività. Ed infatti, a seguito dell'emissione del documento contabile da parte del professionista, il cliente viene liberato solo dagli obblighi di pagamento relativi alle attività concordate e svolte prima dell'emissione della parcella medesima.

E’ quanto sancito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 16285 del 25 settembre 2012 e con cui è stato accolto il ricorso presentato da un commercialista al fine di vedersi corrispondere la remunerazione anche per le prestazioni dallo stesso svolte successivamente al pagamento della fattura inizialmente convenuta.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Alimentari industria Conflavoro - Stesura del 4/7/2025

25/07/2025

Formazione continua: welfare per aziende e lavoratori

25/07/2025

Alimentari industria Conflavoro. Rinnovo

25/07/2025

Lavoro subordinato sportivo: accordi collettivi da adeguare alla durata massima di 8 anni

25/07/2025

Bonus nuovi nati: 60 giorni in più per le domande

25/07/2025

Gratuito patrocinio: rigetto impugnabile con opposizione al giudice civile

25/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy