Il quadro “RR” dell’Unico 2015 e il versamento dei contributi

Pubblicato il 15 giugno 2015

Con circolare n. 120 del 12 giugno 2015, l’INPS ha fornito chiarimenti sulla compilazione del quadro “RR” del modello Unico 2015 e sulla riscossione dei contributi dovuti a saldo 2014 e in acconto 2015.

Ricorda, a tal proposito, l’Istituto che il quadro RR del modello Unico deve essere compilato dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario nonché dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995 n. 335 per la determinazione dei contributi dovuti all’INPS.

Seguono istruzioni sulla compilazione.

Versamento dei contributi

Ricorda l’INPS che, ai sensi del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla Legge 15 giugno 2002, n. 112, i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e quindi per il corrente anno entro il 16 giugno 2015 o il 16 luglio 2015 (per i versamenti a saldo per anno di imposta 2014 e primo acconto per l’anno 2015) ed entro il 30 novembre 2015 (secondo acconto 2015).

I contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta – saldo 2014 e primo acconto 2015 – nel periodo tra il 17 giugno e il 16 luglio 2015 devono sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, così come previsto dall’art. 17, comma 1, DPR 435/2001 modificato dall’art. 2, D.L. 63/2002 convertito con modificazioni nella Legge 112/2002, onde evitare la richiesta di sanzioni per ritardato versamento.

La somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo:

Rateazione

Per i commercianti e gli artigiani la rateazione può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello UNICO 2015.

Per i liberi professionisti la rateazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2014 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2015.

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