Il reddito prodotto dallo studio associato è sempre soggetto ad Irap

Pubblicato il 30 ottobre 2010

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22212 del 29 ottobre 2010, ha accorciato ulteriormente le distanze in materia di Irap tra le aziende e gli studi di professionisti.

La Suprema Corte ha sancito un importate principio secondo cui le associazioni professionali e gli studi associati sono sempre soggetti ad Irap, indipendentemente dalla struttura organizzativa della quale si avvalgono per l’esercizio dell’attività.

I Giudici riconoscono che lo studio associato è soggetto ad Irap quando l’esercizio in comune dell’attività professionale, pur non configurando un centro di interessi dotato di autonomia strutturale e funzionale, genera un reddito che deriva dall’intera struttura e non può essere ricondotto al lavoro professionale dei singoli professionisti. Di conseguenza, essendo il reddito derivante da un insieme di mezzi e strutture dello studio sarà per intero sottoposto al tributo. Da ciò, l’assoggettamento ad Irap dello studio stesso, a patto che non si possa dimostrare che il reddito scaturito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Femminicidio punito con l'ergastolo: Legge in Gazzetta Ufficiale

03/12/2025

Mercati online ed e-commerce. Corte UE: responsabilità rafforzata sulla privacy

03/12/2025

CCNL Panificazione: aumenti anche per le aziende aderenti a FIPPA

03/12/2025

Quando i boschi non sono luoghi di lavoro? I chiarimenti del Ministero

03/12/2025

Versamenti di fine anno per libretto famiglia e prestazioni occasionali. Chiarimenti Inps

03/12/2025

Divieto di licenziamento: certificato di gravidanza anche solo in sede di ricorso

03/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy