Il reddito prodotto dallo studio associato è sempre soggetto ad Irap

Pubblicato il 30 ottobre 2010

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22212 del 29 ottobre 2010, ha accorciato ulteriormente le distanze in materia di Irap tra le aziende e gli studi di professionisti.

La Suprema Corte ha sancito un importate principio secondo cui le associazioni professionali e gli studi associati sono sempre soggetti ad Irap, indipendentemente dalla struttura organizzativa della quale si avvalgono per l’esercizio dell’attività.

I Giudici riconoscono che lo studio associato è soggetto ad Irap quando l’esercizio in comune dell’attività professionale, pur non configurando un centro di interessi dotato di autonomia strutturale e funzionale, genera un reddito che deriva dall’intera struttura e non può essere ricondotto al lavoro professionale dei singoli professionisti. Di conseguenza, essendo il reddito derivante da un insieme di mezzi e strutture dello studio sarà per intero sottoposto al tributo. Da ciò, l’assoggettamento ad Irap dello studio stesso, a patto che non si possa dimostrare che il reddito scaturito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.

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