La Corte di Cassazione con la sentenza n. 22212 del 29 ottobre 2010, ha accorciato ulteriormente le distanze in materia di Irap tra le aziende e gli studi di professionisti.
La Suprema Corte ha sancito un importate principio secondo cui le associazioni professionali e gli studi associati sono sempre soggetti ad Irap, indipendentemente dalla struttura organizzativa della quale si avvalgono per l’esercizio dell’attività.
I Giudici riconoscono che lo studio associato è soggetto ad Irap quando l’esercizio in comune dell’attività professionale, pur non configurando un centro di interessi dotato di autonomia strutturale e funzionale, genera un reddito che deriva dall’intera struttura e non può essere ricondotto al lavoro professionale dei singoli professionisti. Di conseguenza, essendo il reddito derivante da un insieme di mezzi e strutture dello studio sarà per intero sottoposto al tributo. Da ciò, l’assoggettamento ad Irap dello studio stesso, a patto che non si possa dimostrare che il reddito scaturito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.
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