Il Regolamento comunale non può addossare la Tia al proprietario non possessore

Pubblicato il 15 luglio 2011 Secondo il Tar della Toscana – sentenza n. 1162 del 6 luglio 2011 – sono da considerare illegittime, in quanto non rispettose della riserva di legge ex articolo 23 della Costituzione, le previsioni del regolamento comunale – nella specie, il regolamento del Comune di Prato - che addossino al proprietario non possessore, né detentore, né altrimenti utilizzatore od occupante dell'immobile, il pagamento della Tia.

Ed infatti – precisano i giudici amministrativi – la Tia va ricondotta nell'ambito delle prestazioni imposte di natura patrimoniale di cui all'articolo 23 della Costituzione susstistendo, in relazione al pagamento della tariffa, una struttura autoritativa e non sinallagmatica, che emerge sotto vari e concorrenti profili.
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