Il reverse charge allenta le sanzioni

Pubblicato il 09 gennaio 2008

La Finanziaria introdotto un nuovo impianto sanzionatorio relativo al regime del reverse charge  che risponde ai criteri di coerenza sistematica con le sanzioni in materia di Iva, punendo pesantemente le frodi e sanzionando in modo meno rigido le irregolarità formali. Per il cessionario, il committente, il cedente o il prestatore che non paga l’imposta relativa agli acquisti di beni o servizi, connessa all’errata applicazione del meccanismo del reverse charge, è stata confermata la sanzione amministrativa compresa tra il 100% e il 200% dell’imposta non pagata, con un minimo di 258 euro. Qualora, invece, l’imposta sia stata pagata, anche se irregolarmente, fermo restando il diritto alla detrazione, la sanzione amministrativa si riduce dal 100% al 3% dell’imposta irregolarmente pagata, con un minimo di 258 euro e un massimo di 10mila euro nei primi tre anni di applicazione del nuovo regime.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Nulla osta per lavoro subordinato: a regime la precompilazione delle domande

05/09/2025

Consulenti del Lavoro: dichiarazione e contribuzione entro il 30 settembre

05/09/2025

Bonus elettrodomestici 2025: come funziona, requisiti e domanda online

05/09/2025

Riforma ordinamento forense: si allenta il regime delle incompatibilità

05/09/2025

Nuove causali contributo INPS per enti bilaterali operative dall’8 settembre

05/09/2025

Corte UE: transazioni infragruppo e IVA

05/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy