Novità nel DL Fiscale: società non finanziarie con stock option leggero
Pubblicato il 17 luglio 2025
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Prosegue in Commissione finanze l'esame del decreto fiscale (DL n. 84/2025): nella giornata del 17 luglio 2025 è atteso il via libera e poi ci sarà la discussione in Aula a Montecitorio. Si inizierà lunedì 21 luglio 2025 e successivamente il testo sarà inviato al Senato per l’approvazione finale.
Una novità molto attesa è la riformulazione dell’emendamento, sarà presentato la mattina del 17 luglio 2025, per il ravvedimento speciale per le partite IVA che aderiranno al concordato preventivo biennale per il periodo 2025-2026. Non sarà, invece, concessa una seconda opportunità per regolarizzare la situazione del 2023 per chi ha scelto l'accordo biennale per il biennio 2024-2025. Infatti, rivedere il 2023 avrebbe comportato la compromissione anche dei dati dichiarati e delle valutazioni ottenute nelle pagelle fiscali, che sono state utilizzate per calcolare le imposte dovute in base all’accordo biennale sottoscritto l’anno precedente.
Inoltre, sono stati approvati quasi tutti gli emendamenti presentati dal relatore Vito De Palma: è rimasto fuori quello che proponeva una modifica del blocco dell'accesso al forfetario per chi detiene partecipazioni in società semplici.
Ok a verifiche motivate in azienda
La Commissione Finanze ha dato il via libera a una serie di misure, tra cui il rafforzamento delle verifiche da parte della Guardia di Finanza in azienda, con l'obbligo di motivare in modo più dettagliato le ispezioni.
La nuova normativa prevede che, negli atti di autorizzazione e nei verbali stilati al termine della verifica, debbano essere specificate e giustificate in modo adeguato le motivazioni che hanno portato all'accesso. Questo intervento risponde parzialmente alla condanna dell’Italia da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, avvenuta il 6 febbraio 2025, per le leggi che non offrono sufficienti garanzie ai contribuenti durante i controlli presso le sedi aziendali o gli studi professionali.
Tuttavia, questa norma darà luogo a delle discussioni: da un lato, poiché si applica solo alle future verifiche, dall'altro, perché la tutela è garantita solo attraverso il ricorso al giudice tributario una volta che il contribuente avrà ricevuto la documentazione dai verificatori.
Contenzioso: archiviazione con pagamento prima rata della rottamazione
Ancora in tema di contenzioso, si è raggiunto l'obiettivo di risolvere le controversie relative alle cartelle incluse nella rottamazione quater, consentendo di archiviare le liti semplicemente pagando la prima o unica rata, senza dover attendere il completamento dell'intero piano di pagamento, che si estende fino a novembre 2027.
Questa norma, inizialmente prevista nel decreto ma poi esclusa dalla versione pubblicata in “Gazzetta Ufficiale”, è stata ripresa dopo una sollecitazione del Csm. L’intento è smaltire l'arretrato, con particolare attenzione alla Cassazione, e contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Pnrr.
Abolita l'addizionale del 10% per le società non finanziarie
È stato approvato un emendamento al DL Fiscale (DL n. 84/25) che prevede l’esclusione dell’addizionale del 10% sui bonus erogati a dirigenti e collaboratori delle società a partecipazione non finanziaria.
A partire dal periodo d’imposta 2025, l’addizionale del 10% non si applicherà più agli emolumenti variabili, come bonus e stock option, corrisposti ai dirigenti e ai collaboratori di queste società. La misura avrà un impatto economico stimato in 1,04 milioni di euro all’anno, a partire dal 2025, con il finanziamento attraverso la riduzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale.
L’articolo 33 del DL 78/2010 (Legge 122/2010) aveva introdotto un’imposta addizionale del 10% sui compensi variabili come bonus e stock option, destinati a soggetti con un elevato grado di professionalità, autonomia e responsabilità decisionale. Questo riguardava i dipendenti con qualifica di dirigente nel settore finanziario, anche se operanti all'estero, nonché i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore.
L'addizionale si applica in modo separato dall'Irpef ordinaria. L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 11/E/2022, ha specificato che le componenti retributive derivanti dal rapporto di lavoro di dirigente e dall’attività di amministratore presso altre società devono essere trattate separatamente. Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, deve calcolare l’importo soggetto all’addizionale considerando solo le retribuzioni per l’attività di dirigente, non quelle per l’attività di amministratore in altre società del settore finanziario. I compensi derivanti da patti di non concorrenza o di preavviso, invece, devono essere inclusi nel calcolo della remunerazione variabile su cui applicare l'addizionale.
Inizialmente, il bonus e le stock option dovevano essere almeno tre volte superiori alla parte fissa della retribuzione per applicare l’addizionale, ma successivamente, a seguito delle modifiche apportate dal DL 98/2011, è stato sufficiente che l’importo degli emolumenti variabili superasse la parte fissa per l’applicazione dell’addizionale. Con l’emendamento approvato, questa tassa aggiuntiva viene ora esclusa per i dipendenti delle società a partecipazione non finanziaria.
Split payment: mini salvaguardia per società quotate
Nell’articolato del Dl fiscale si propone l’inserimento di una salvaguardia per le società quotate, che dal 1° luglio 2025 sono state escluse dallo split payment IVA.
La nuova disposizione, inserita nel decreto in discussione in Parlamento, chiarisce che la sospensione della scissione dei pagamenti per le società quotate nel Ftse Mib riguarda solo le operazioni per le quali viene emessa la fattura a partire dal 1° luglio 2025.
Si precisa che i comportamenti adottati dai contribuenti prima dell'entrata in vigore della norma rimangono validi e non saranno influenzati dal provvedimento.
Dl 84/2025 su tempistiche della documentazione anti-ibridi
Va ricordato che il DL n. 84/2025 ha introdotto una modifica significativa in relazione alla documentazione anti-ibridi, estendendo i termini per la predisposizione della stessa per i contribuenti, specialmente quelli non solari.
Il termine originariamente fissato per la predisposizione della documentazione relativa ai periodi d’imposta 2020, 2021 e 2022 (per i contribuenti solari) è stato posticipato a ottobre 2025, fissando la scadenza al 31 ottobre 2025, in sostituzione della data precedente di giugno 2025.
In precedenza, l'articolo 61 comma 3 del DLgs. 209/2023 stabiliva che la documentazione anti-ibridi doveva essere predisposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo in corso al 29 dicembre 2023, o entro il sesto mese successivo all’approvazione del DM 6 dicembre 2024. Con l’introduzione del DL 84/2025, il termine per l'accesso al regime di penalty protection è stato allungato, eliminando il riferimento al "periodo transitorio" e stabilendo una scadenza unica per la predisposizione della documentazione, che ora deve avvenire entro la scadenza per la dichiarazione dei redditi per il periodo in corso al 6 dicembre 2024, fissando così una scadenza per i periodi d’imposta 2020-2022 al 31 ottobre 2025.
Contribuenti non solari
Per i contribuenti non solari, i termini sono diversificati a seconda del periodo d’imposta, con un caso esemplificativo per un contribuente con esercizio sociale dal 1° ottobre al 30 settembre dell’anno successivo. Per questi contribuenti, la documentazione per i periodi d’imposta anteriori a quello in corso al 29 dicembre 2023 dovrà essere predisposta entro il 31 luglio 2026, rispetto al termine precedente fissato al 31 luglio 2025. Questo ampliamento dei termini rappresenta un significativo allungamento delle tempistiche per questi contribuenti.
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