Il rifiuto a rapporti intimi con il coniuge porta all’addebito

Pubblicato il 07 novembre 2012 Con la sentenza n. 19112 depositata il 6 novembre 2012, la Corte di cassazione ha reso definitiva la decisione con cui i giudici di merito, intervenendo in un procedimento per separazione giudiziale di due coniugi, avevano disposto l’addebito a carico della moglie in considerazione del suo persistente rifiuto di intrattenere rapporti affettivi e sessuali con il coniuge.

Detta condotta – secondo la Suprema Corte – provocando frustrazione e disagio nonché irreversibili danni sul piano dell'equilibrio psicofisico, “costituisce gravissima offesa alla dignità e alla personalità del partner”. Ne deriva la configurazione ed integrazione della violazione del dovere di assistenza morale sancito dall'articolo 143 del Codice civile, con riferimento a tutti gli aspetti di sostegno nei quali si estrinseca il concetto di comunione coniugale.

Per i giudici di Cassazione, in definitiva, il persistente rifiuto della donna legittimerebbe pienamente l'addebitamento della separazione, rendendo “impossibile al coniuge il soddisfacimento delle proprie esigenze affettive e sessuali” nonché l'esplicarsi della comunione di vita sottesa al matrimonio.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Modello 770/2025: guida alle novità

11/09/2025

Privacy: illecita la conservazione delle email di un docente non più in servizio

11/09/2025

Ricerca e sviluppo: distinzione fra credito “non spettante” e “inesistente”

11/09/2025

770/2025: ritenute, compensazioni e crediti nei quadri ST, SV e SX

11/09/2025

Credito d’imposta R&S: inapplicabilità del Manuale di Frascati

11/09/2025

CPB 2025-2026: scadenza e nuovi codici Ateco

11/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy