Il rimborso dell’eccedenza Iva può essere effettuato tramite compensazione

Pubblicato il 13 maggio 2011 A seguito di una controversia tributaria che ha alimentato un dubbio di legittimità tra la legge nazionale bulgara e la normativa comunitaria, in materia di rimborso dell'Iva, è intervenuta la Corte di Giustizia Ue.

Il fatto che la normativa comunitaria assegni agli Sati membri la facoltà di disciplinare il diritto al rimborso dell'Iva, non esclude che la stessa normativa nazionale possa essere sottoposta al vaglio di conformità da parte dell’Unione europea soprattutto se, come nel caso di specie, la regolamentazione in questione non prevede l’obbligo di versare interessi sul credito Iva e non fissa il termine di decorrenza degli stessi interessi.

Con riguardo al caso specifico del rimborso dell’eccedenza di credito Iva, la sentenza 12 maggio 2011, causa C-107/10, sancisce che una modifica normativa non può privare il soggetto, con effetto retroattivo, di un diritto acquisito sulla base della normativa precedente. Da ciò, la conclusione secondo cui la direttiva europea non autorizza una norma nazionale che preveda, con effetto retroattivo, la proroga dei termini per il rimborso dell'Iva in modo da privare il contribuente del diritto alla corresponsione degli interessi di cui disponeva precedentemente. Inoltre, la Corte Ue ha dichiarato che la normativa comunitaria non ostacola la legge nazionale che prevede l'esecuzione del rimborso tramite compensazione di debiti erariali del contribuente, purché non sia pregiudicato il suo diritto di contestare tali debiti.
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