Il socio lavoratore può ricoprire la carica di presidente della stessa cooperativa

Pubblicato il 10 giugno 2011 Con il messaggio 12441 dell'8 giugno 2011 l'Inps rende noto il proprio orientamento circa la compatibilità del socio di cooperativa a svolgere l'incarico anche di presidente della stessa, sciogliendo la riserva avanzata con precedente messaggio del 2007 n. 18663.

Partendo dalla normativa che riguarda le cooperative, Legge n. 142/2001, per la quale il socio lavoratore di cooperativa può intraprendere un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma tra cui un rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, al fine di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, l'Inps ammette la coesistenza di un rapporto organico e di un rapporto di lavoro subordinato riferibili ad uno stesso soggetto (amministratore – dipendente).

Ciò in quanto la carica di presidente non è incompatibile con lo status di lavoratore subordinato essendo il primo comunque soggetto alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell’organo collegiale. Devono però sussistere due condizioni:
1. il potere deliberativo, definito dall’atto costitutivo e dallo statuto, deve essere affidato ad un organo diverso;
2. il presidente deve svolgere, in concreto e come lavoratore dipendente, mansioni estranee al rapporto organico con la cooperativa, contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale.
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