Il superamento dei limiti quantitativi non può fondare la presunzione assoluta della detenzione illecita di droga

Pubblicato il 12 settembre 2012 Secondo i giudici della Quarta sezione penale della Cassazione – sentenza n. 34758 depositata l’11 settembre 2012 - il superamento dei limiti quantitativi massimi in tema di sostanze stupefacenti “non costituisce una presunzione assoluta in ordine alla condotta di spaccio del detentore” dovendosi valutare anche altre circostanze che siano indicative di un uso non esclusivamente personale dello stupefacente detenuto; tale superamento, infatti, “non vale ad invertire l’onere della prova - che è a carico dell’accusa - in ordine alla destinazione della sostanza stupefacente ad uso non esclusivamente personale”.

E tra le “altre circostanze dell’azione” atte a smentire l’ipotesi della detenzione ad uso non esclusivamente personale – precisa la Corte - possono farsi rientrare l’eventuale stato di tossicodipendenza o anche l’uso abituale di droga, soprattutto se il superamento sia di modesta entità.
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