Il Tar entra nel merito della valutazione se il giudizio è evidentemente illogico

Pubblicato il 29 maggio 2012 Le Sezioni unite civili di Cassazione, con la sentenza n. 8412 del 28 maggio 2012, hanno confermato la decisione con cui i giudici amministrativi avevano accolto le domande di una candidata all’esame di avvocato che chiedeva di essere ammessa alla prova orale dopo che era stata bocciata alle prove scritte.

La valutazione dell’idoneità del candidato – sottolinea la Suprema corte – deve avvenire secondo “regimi selettivi” scelti dal legislatore, “che non precludono in alcun modo la piena tutela davanti al giudice amministrativo”. A quest’ultimo spetta la verifica della logicità, della coerenza, e della ragionevolezza delle basi argomentative concernenti l'analisi dell'elaborato soprattutto – come nella specie - di fronte ad un giudizio della commissione esaminatrice viziato da evidente illogicità e da travisamento del fatto.

Respinto, quindi, il ricorso presentato dal ministero della Giustizia secondo cui i giudici amministrativi, sostituendo la propria volontà a quella della commissione, avevano agito con eccesso di potere giurisdizionale.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contributi Enasarco: c’è tempo fino al 20 maggio

12/05/2025

CDM. Riforma fiscale locale: più autonomia, semplificazioni e nuovi incentivi

12/05/2025

Diritto di opzione e modalità di esercizio

12/05/2025

Assonime: novità sui conferimenti d’azienda e di partecipazioni

12/05/2025

Incentivo al posticipo del pensionamento: l’INPS sulla verifica dei requisiti

12/05/2025

Bullismo e cyberbullismo: nuove misure del Governo a tutela dei minori

12/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy