Il trattamento pensionistico ai superstiti

Pubblicato il 19 novembre 2015

Con circolare n. 185 del 18 novembre 2015, l’INPS ha riepilogato le disposizioni vigenti in materia di pensione ai superstiti, per garantire l’uniformità di erogazione delle prestazioni agli aventi diritto, superstiti di pensionati e assicurati delle diverse gestioni dell’Istituto.

Nello specifico la circolare tratta:

Cumulabilità

Chiarisce la circolare che gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario (coniuge, genitori fratelli e sorelle), nei limiti di cui alla Tabella F della Legge n. 335/1995, e il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto.

I limiti di cumulabilità non si applicano nel caso in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili, individuati secondo la disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria.

Tirocini

Interessante è altresì la specifica per cui il tirocinio formativo e di orientamento non consente il mantenimento dello status di studente, con conseguente impossibilità di riconoscimento o proroga del diritto alla quota di reversibilità.

Studente universitario a tempo parziale

Poiché l’iscrizione in qualità di studente a tempo parziale comporta il conseguimento della laurea oltre la durata normale del corso di studi, l’Istituto specifica che la pensione ai superstiti verrà sospesa al superamento di detto limite e ripristinata, qualora successivamente, tornino a verificarsi i requisiti previsti dalla legge.

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