Il vademecum per il rimborso sulla pensione dei CdL

Pubblicato il 06 maggio 2015 La Fondazione Studi dei CdL, con circolare n. 10 del 5 maggio 2015, ha affrontato la questione conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 che ha giudicato incostituzionale il blocco della perequazione delle pensioni operato, in riferimento agli anni 2012-2013, dell’art. 24, comma 25 del D.L. 201/2011.

La sentenza ha come effetto l’abrogazione della norma con il conseguente diritto dei titolari dei trattamenti pensionistici di esigere il credito spettante dalla rivalutazione non riconosciuta e il diritto a ricevere il ricalcolo della pensione attualmente in pagamento per la cui misura non si è tenuto conto della rivalutazione non attribuita.

Iter amministrativo e giudiziario

Spiega la Fondazione che non sembra consentito che l’approvazione di un possibile decreto legge – ipotizzato dal Governo - possa incidere retroattivamente su un diritto già entrato nel patrimonio dei pensionati interessati per cui si consiglia, al fine di avviare il recupero della perequazione, il deposito di una domanda amministrativa volta alla ricostituzione della pensione, presentata attraverso Pin personale o tramite gli intermediari abilitati (consulenti del lavoro, avvocati, patronato ecc.).

Ai sensi dell’art. 7 della L. n. 533/1973 “in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'Istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato.”

Per cui, chiarisce la circolare, decorso il temine di formazione del silenzio o ricevuto un riconoscimento parziale o il diniego del diritto, si potrà proporre azione giudiziaria.

Laddove nel contesto della controversia si ritenga necessario l’espletamento dell’iter amministrativo, oppure ancora laddove non si ritenga di dover affrontare un giudizio in via preventiva in caso di formazione del silenzio, o ricevuto un riconoscimento parziale o il diniego del diritto, si dovrà presentare ricorso, sempre attraverso Pin personale o tramite intermediari abilitati.

Decorsi 90 giorni dal ricorso se non si è avuto riscontro, si potrà proporre azione giudiziaria.
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