Illecita intermediazione di manodopera, verbale ispettivo utilizzabile dal giudice

Pubblicato il 21 agosto 2018

La Cassazione ha confermato la decisione di rigetto dell’opposizione avanzata da una società contro due cartelle esattoriali che le erano state notificate per il pagamento di crediti contributivi rivendicati dall'INPS.

Queste erano basate su un verbale ispettivo in cui si era ritenuto che, per alcuni lavori svolti in appalto, vi fosse stata un'illecita intermediazione di manodopera rispetto ai dipendenti utilizzati, sicché la contribuente era stata ritenuta responsabile del pagamento dei corrispondenti contributi previdenziali.

La società contribuente aveva fatto ricorso contro la decisione di secondo grado, di conferma delle cartelle opposte, lamentando che il convincimento della Corte territoriale era fondato su questo verbale ispettivo da ritenere “generico” nonché “contenente affermazioni apodittiche di fatti non avvenuti alla presenza degli accertatori e rimasto privo di una valutazione critica da parte della Corte”.

Impugnazione giudicata infondata dalla Suprema Corte, la quale, con sentenza n. 20820 del 20 agosto 2018, ha confermato le conclusioni di merito, facendo appello al principio già enunciato in sede di legittimità, secondo cui il verbale ispettivo “costituisce senza dubbio materiale istruttorio utilizzabile, anche rispetto a fatti non percepiti direttamente dagli accertatori: in tali ambiti esso non è munito di efficacia fino a querela di falso, ma costituisce pur sempre documento liberamente valutabile dal giudice, in concorso con altri elementi probatori”.

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

La trasparenza fiscale nel percorso di sostenibilità

05/08/2025

Giustizia civile: 500 giudici da remoto e organici potenziati

05/08/2025

Licenziamento per motivo oggettivo e rifiuto di mansioni inferiori

05/08/2025

ZES Marche e Umbria: via libera al rilancio economico

05/08/2025

Reddito di lavoro autonomo: l'analisi della Fondazione studi

05/08/2025

Più tempo per codice dello spettacolo, contratti di lavoro e equo compenso

05/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy