Illegittime dal 2013 le proroghe delle maggiorazioni per l'Imposta comunale sulla pubblicità

Pubblicato il 15 maggio 2018

Con la risoluzione n. 2/DF del 14 maggio 2018, il Mef dispone l'impossibilità per i comuni di introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni dall’anno 2013 per l'Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA).

Ciò in ottemperanza della sentenza n. 15 del 10 gennaio 2018 emessa dalla Corte Costituzionale, che ha ritenuto inapplicabili gli aumenti dopo il 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del Dl 83/2012: “Dalla data di entrata in vigore del D. L. n. 83 del 2012 tutti gli atti di proroga anche tacita delle maggiorazioni devono ritenersi illegittimi, non potendo essere prorogata una maggiorazione non più esistente. Da quanto sopra esposto risulta di tutta evidenza che il 26 giugno 2012 è la data che segna lo spartiacque tra il vecchio e il nuovo regime”.

Sul caso di proroga tacita delle tariffe, posto che per l’anno 2012 il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione era stato prorogato al 31 ottobre 2012, si spiega che solo se il bilancio fosse stato approvato entro il 26 giugno 2012, il Comune poteva legittimamente richiedere il pagamento delle maggiorazioni. Dunque, dal 2013 i comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare gli aumenti dell’imposta sulla pubblicità.

Dal 2013 sono applicabili solo le tariffe del Dlgs 507/93 ricalcolate dal Dpcm del 16/2/2001.

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