Illegittimo l’avviso di accertamento non preceduto da contraddittorio riportato nel pvc

Pubblicato il 26 novembre 2009 La Ctr di Firenze, con la sentenza n. 68/8/09 depositata il 23 ottobre 2009, ha stabilito che l’avviso di accertamento per contestare la presunta residenza fittizia in un paese black list, di un contribuente italiano, deve essere preceduto da un contraddittorio scritto e orale con l’interessato di cui sia stato dato conto in un processo verbale di constatazione. Solo così possono essere assicurate le garanzie di legge, in particolare dello Statuto del contribuente: è vero che l’accertato può fornire prova della sua effettiva residenza in un paradiso fiscale anche nel corso del giudizio, ma lo stesso è maggiormente tutelato se ha la possibilità della prova, a suo carico, già dalla fase iniziale del controllo anche ai fini del vincolo del rispetto dei termini processuali.
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