Illegittimo l’avviso di accertamento non preceduto da contraddittorio riportato nel pvc

Pubblicato il 26 novembre 2009 La Ctr di Firenze, con la sentenza n. 68/8/09 depositata il 23 ottobre 2009, ha stabilito che l’avviso di accertamento per contestare la presunta residenza fittizia in un paese black list, di un contribuente italiano, deve essere preceduto da un contraddittorio scritto e orale con l’interessato di cui sia stato dato conto in un processo verbale di constatazione. Solo così possono essere assicurate le garanzie di legge, in particolare dello Statuto del contribuente: è vero che l’accertato può fornire prova della sua effettiva residenza in un paradiso fiscale anche nel corso del giudizio, ma lo stesso è maggiormente tutelato se ha la possibilità della prova, a suo carico, già dalla fase iniziale del controllo anche ai fini del vincolo del rispetto dei termini processuali.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Modello 770/2025: guida alle novità

11/09/2025

Privacy: illecita la conservazione delle email di un docente non più in servizio

11/09/2025

Ricerca e sviluppo: distinzione fra credito “non spettante” e “inesistente”

11/09/2025

770/2025: ritenute, compensazioni e crediti nei quadri ST, SV e SX

11/09/2025

Credito d’imposta R&S: inapplicabilità del Manuale di Frascati

11/09/2025

CPB 2025-2026: scadenza e nuovi codici Ateco

11/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy