Immigrato irregolare espulso anche se i figli vanno a scuola in Italia

Pubblicato il 12 marzo 2010
La Corte di cassazione, con sentenza n. 5856 depositata lo scorso 11 marzo, ha respinto il ricorso avanzato da un immigrato albanese innanzi al Tribunale dei minori al fine di impugnare il provvedimento con il quale era stato espulso, in quanto clandestino. L'uomo aveva adito i giudici dei minori chiedendo di poter rimanere in Italia per gravi motivi familiari, per sopperire, cioè, alle esigenze di tutela dei figli minori, nati dalla moglie con permesso di soggiorno e in attesa di cittadinanza, che frequentavano la scuola in Italia.

La Corte di legittimità, tuttavia, dopo aver ribadito come sia consentito, ai clandestini, la permanenza nel nostro Paese per un periodo di tempo determinato solo qualora i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore siano determinati da una “situazione d'emergenza”, ha sottolineato, altresì, come questa situazione non fosse ravvisabile nel caso in esame nel quale si faceva riferimento ad una condizione, la frequenza scolastica in Italia, caratterizzata da una “tendenziale stabilità”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

E' nullo il contratto di apprendistato senza formazione

17/10/2025

Esonero contributivo parità di genere: codice “L239” valido da ottobre a dicembre 2025

17/10/2025

Commercialista trattiene la contabilità dell’ex cliente: è appropriazione indebita

17/10/2025

TFR, indice di rivalutazione di settembre 2025

17/10/2025

Compravendita immobiliare, l’irregolarità catastale non annulla l’atto

17/10/2025

CPB 2025: FAQ su benefici premiali, esonero IVA e scadenze di adesione

17/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy