Immobili Chiesa a uso misto. Consulta: su esenzione ICI questione inammissibile

Pubblicato il 21 febbraio 2025

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 20 del 20 febbraio 2025, ha dichiarato inammissibile una questione di legittimità costituzionale relativa all’esenzione dall'ICI per gli immobili ecclesiastici a uso misto, per come disposta dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del Decreto legislativo n. 504/1992.

La questione era stata sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, che contestava l'impossibilità di procedere allo scorporo delle superfici destinate rispettivamente ad attività religiose e commerciali in immobili unitariamente accatastati.

Secondo il giudice a quo, tale omissione avrebbe comportato la tassazione anche delle porzioni destinate al culto, in violazione dell’articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione al Concordato Lateranense del 1984.

Motivazioni della Corte Costituzionale  

Nella sua pronuncia, la Corte Costituzionale ha ritenuto inadeguata la ricostruzione normativa operata dal giudice rimettente.

In particolare, ha evidenziato che il Concordato Lateranense del 1984 non attribuisce un’esenzione fiscale diretta alle attività religiose, ma si limita a equipararle a quelle di beneficenza e istruzione ai fini tributari.

Inoltre, non è stata adeguatamente considerata l'incidenza del diritto dell'Unione Europea nella disciplina fiscale degli enti non commerciali, un elemento determinante nell’evoluzione normativa successiva.

Secondo la Consulta, a seguire, l’ordinanza di rimessione non ha chiarito se l’immobile in questione fosse frazionabile al momento dell’imposizione fiscale, un aspetto essenziale per valutare la possibilità di scorporo delle superfici.

Altro elemento evidenziato dalla Corte riguarda l'errata individuazione del parametro costituzionale da parte del giudice rimettente: la legittimità costituzionale delle disposizioni del Concordato Lateranense e delle sue modifiche non deve essere valutata in relazione all’articolo 117, primo comma, della Costituzione, ma piuttosto all’articolo 7, secondo comma, che disciplina i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica.

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