Immobili detenuti all’estero e trasferimenti da terzi nel quadro RW

Pubblicato il 16 settembre 2010 Continuando l’analisi della circolare 45/E/2010 si pongono in evidenza due passaggi importanti che riguardano gli immobili detenuti all’estero (si ricorda che con la risoluzione n. 134/E/2002 sono considerati “detenuti all’estero” anche gli immobili ubicati in Italia posseduti per il tramite di un soggetto interposto residente all’estero) e i trasferimenti di denaro da terzi a beneficio dei contribuenti residenti all’estero.

In merito agli immobili è da segnalare quanto segue.

Si devono indicare nel quadro RW, a partire dalla dichiarazione Unico 2010, non soltanto le attività di natura finanziaria ma anche gli investimenti di altra natura quali, ad esempio, gli immobili tenuti a disposizione, le imbarcazioni, gli oggetti preziosi e le opere d’arte, indipendentemente dalla effettiva produzione di redditi imponibili nel periodo d’imposta. È obbligatoria l’indicazione nell’RW degli immobili all’estero che, pur a disposizione in un Paese che non li tassa ai fini del reddito, poiché sono potenzialmente redditizi in quanto si potrebbero successivamente dare in locazione.

Si è tenuti ad esporre non il mutuo acceso all’estero, ma la consistenza del conto corrente aperto per accenderlo, sempre che superi 10mila euro. Nel caso di accensione di un mutuo in Italia per un immobile situato all’estero, non realizzandosi movimentazione di denaro all’estero, non è da segnalare.

L’immobile va dichiarato al costo storico e interamente (non rileva la richiesta di finanziamento).

Circa i trasferimenti di denaro ai nostri contribuenti residenti all’estero, si chiarisce che “il contribuente è tenuto a segnalare anche i trasferimenti effettuati da altri soggetti a proprio beneficio. E’ il caso, ad esempio, del padre che trasferisce denaro all’estero per consentire al proprio figlio di acquistare un immobile”. La disposizione, dunque, si aggancia alle precedenti sugli immobili. Nel caso, viene spiegato, l’onere di dichiarare nel quadro RW le somme dell’investimento ed i relativi trasferimenti dei quali è stato beneficiario ricade sul figlio, infatti il trasferimento è stato effettuato dal padre ma a beneficio di un investimento comunque riferibile al figlio. Se, poi, dovesse esserci ad esempio l’incasso del canone di locazione, questo andrà compresi nel saldo di fine anno del conto corrente estero da riportare nella Sezione II del modulo RW, a meno dell’assoggettamento a tassazione definitiva da parte di un intermediario residente.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pubblica amministrazione, il nuovo decreto è legge

09/05/2025

Bonus donne dimezzato per assunzioni nei settori con disparità di genere

09/05/2025

Maternità e rientro in azienda: obblighi, diritti e buone pratiche

09/05/2025

CU 2025: regolarizzazione tardiva con ravvedimento operoso

09/05/2025

Nautica da diporto: contributi per motori elettrici. Proroga domande

09/05/2025

Erasmus per giovani imprenditori 2025: al via lo scambio professionale in Europa

09/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy