Immobili, effetto retroattivo del prezzo-valore per gli acquisti all’asta

Pubblicato il 04 novembre 2014 È possibile applicare retroattivamente il meccanismo del "prezzo-valore", per la determinazione dell'imponibile su base catastale per i trasferimenti immobiliari soggetti a imposta proporzionale di registro, anche sugli atti di acquisto di immobili all’asta per i quali non sia ancora scaduto il termine per chiedere il rimborso dell'imposta di registro.

La precisazione giunge dall’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 95 del 3 novembre 2014, con la quale si risponde ad una richiesta di interpello avanzata da un contribuente che voleva conoscere se fosse possibile ottenere il rimborso della maggiore imposta di registro versata, in conseguenza della mancata applicazione del criterio del “prezzo valore”, e se, a tal fine, fosse necessaria l’integrazione dell’atto di compravendita nel quale effettuare la richiesta al notaio.

Meccanismo prezzo-valore

L’Agenzia delle entrate ha condiviso la soluzione proposta dall’istante alla luce delle considerazioni proposte dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 6 del 23 gennaio 2014.

Con tale pronuncia, infatti, la Consulta ha riconosciuto l'applicabilità del "prezzo-valore" anche ai trasferimenti immobiliari avvenuti nell'ambito di procedure di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto.

Dunque, anche per il Fisco i contribuenti che non hanno richiesto il rimborso della maggiore imposta di registro basandosi sul testo della norma e sul contrario orientamento che aveva manifestato inizialmente l'Amministrazione finanziaria possono farlo ora, ma ad una condizione: la richiesta del rimborso dell’imposta di registro può essere fatta purchè non ne sia maturata la decadenza.

Ciò in quanto, la mancata applicazione del principio del "prezzo-valore" non è dipesa da una scelta dei contribuenti.

Ne consegue che anche se l'atto di trasferimento è stato già registrato, il contribuente può ora esercitare l'opzione per l'applicazione del regime del "prezzo-valore" mediante apposita dichiarazione da rendere nell'istanza di rimborso della maggiore imposta di registro versata dal contribuente stesso. Dunque, il meccanismo è applicabile anche in relazione ai rapporti sorti anteriormente alla pronuncia della Corte costituzionale, purchè non esauriti.
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